Da "Micro & Personal Computer", maggio 1995 [File originale consegnato alla redazione]


Pirateria informatica: un problema sottovalutato

di Fabrizio Ruggeri

Il diffondersi della pirateria genera danni all'industria italiana dell'informatica. Nonostante ciò non si fa ancora tutto il necessario per combatterla.

Esistono prodotti che richiedono molto tempo e molti investimenti per essere creati, e relativamente poco tempo per essere copiati.

Prodotti come un'automobile sono poco soggetti a falsificazione. Ciò che serve per produrre un'automobile da un'altra, o anche un ferro da stiro da un'altro, è una struttura produttiva e organizzativa che l'eventuale "pirata" deve comunque mettere su.

Insomma per "copiare" un'automobile serve comunque una fabbrica di automobili. Non è possibile farsi prestare la Punto da un'amico, fotocopiarla e andarci in giro.

Alcune categorie di prodotti invece, le c.d. "opere dell'ingegno", sono facilmente copiabili in quanto immateriali. Appartengono a questa categoria i brevetti, i marchi, e le opere coperte da diritti d'autore.

Tali prodotti possono essere facilmente contraffatti o duplicati, data l'immaterialità della loro natura. La legge accorda agli autori di tali prodotti un diritto esclusivo di sfruttamento e predispone dei meccanismi per rendere effettivo questo diritto.

Si definisce informalmente pirateria appunto l'attività che mira a eludere i diritti degli autori o inventori. Dubito che sir Francis Drake o i fratelli Barbarossa abbiano mai duplicato abusivamente videocassette o programmi per elaboratore. Il motivo per il quale ancora a tanti anni dalla loro morte vengono loro attibuiti misfatti non commessi deriva forse dal fatto che, anche allora, c'era chi non attribuiva poi alla pirateria un così grande disvalore sociale. Allora come ora, c'era chi considerava i propri pirati degli eroi. Gli altri invece, e come dubitarne, erano criminali.

In questo come in quel caso tuttavia l'attività di pirateria ha apportato delle ricadute negative sull'intero meccanismo economico e che vanno al di là del danno immediatamente subito o del beneficio immediatamente goduto.

La pirateria moderna ha infatti, non meno di quella antica, importanti conseguenze negative non solo per chi la subisce, ma per l'intera società e anche dunque per chi ne gode i frutti.

Indipendentemente dunque dall'ingiustizia intrinseca del derubare qualcuno dei frutti del proprio lavoro, soffermiamoci sui danni che la pirateria apporta all'intera società.

DIMINUZIONE DEI PRODOTTI, DISINCENTIVAZIONE DEL PROGRESSO

Lo stimolo alla produzione di nuove opere o di nuovi prodotti è in genere fortemente legato alla capacità di ottenerne profitti.

Mentre per l'opera d'arte si può anche immaginare questo motivo come non preponderante, va pure detto che pur sempre di pane vive ognuno, artisti compresi. L'impossibilità di trarre profitti dalle proprie creazioni artistiche allontanerebbe molti artisti dalla loro attività creativa in favore dell'effettuazione di una attività produttiva diversa, più prosaica ma che almeno riempia il piatto e la stufa.

Una violazione sistematica del diritto d'autore dimuinirebbe dunque fortemente il volume di produzione artistica espresso da una determinata società. Una società indifferente a questo ragionamento potrebbe dapprima giovarsi della diminuzione del costo delle opere d'arte, salvo poi accorgersi che la produzione di opere d'arte (o delle loro rappresentazioni) sono in costante diminuzione.

Per i brevetti il discorso è naturalmente ancora più importante.

Ad es. le medicine costerebbero meno se non si dovesse pagare un diritto ai laboratori di ricerca che le hanno create, ma se questi diritti non venissero pagati l'attività di ricerca cesserebbe e non si avrebbe progresso nel settore, e lo stesso discorso si può fare per i nuovi prodotti o processi produttivi.

Caratteristica dei brevetti è che al momento di richiederli l'inventore deve presentare in dettaglio l'oggetto del brevetto in modo che poi, quando l'invenzione cade nel pubblico dominio, chiunque possa usarla.

La legge infatti tutela l'utilità sociale delle nuove invenzioni in due modi: da una parte garantisce all'inventore i diritti esclusivi di sfruttamento per un determinato periodo, rendendo dunque proficua l'attività inventiva, ma dall'altra fa questo in cambio della certezza che passato il periodo di sfruttamento esclusivo chiunque possa agevolmente e gratuitamente sfruttare l'invenzione.

Nel caso del brevetto una descrizione dettagliata si rende necessaria perché l'attività di copia non è immediata come nel caso delle opere protette dal diritto d'autore, e dunque senza questo importante requisito per la concessione del brevetto la collettività non potrebbe trarre giovamento dall'invenzione al momento del suo passaggio nel pubblico dominio.

Giova qui ricordare che un discorso simile si può fare per i programmi in prova gratuita, i c.d. "shareware". Se nessuno registra un programma lo sviluppo di quel programma si interrompe. è dunque importante che ognuno dia il suo contributo vista l'importantissima funzione svolta dai programmi in prova gratuita. Non registrare un programma in prova gratuita non può essere definito un comportamento contro la legge. Tuttavia chi lo adotta sta in pratica scaricando sugli altri utenti il costo del suo sviluppo.

AUMENTI DI PREZZO

Oltre a scoraggiare la produzione di nuovi programmi (o a diminuire il numero di persone impiegate nel settore) la pirateria ha l'effetto di aumentare il prezzo del prodotto venduto.

Se cioè circolassero meno copie pirata di programmi (o videocassette, o bollettini informativi a pagamento) allora le copie lecite costerebbero di meno perché la concorrenza sui prezzi fra produttori avverrebbe in un'arena popolata da un maggior numero di acquirenti e dunque con maggiori margini di diminuzione del profitto unitario.

Un'impresa di programmazione ad es. sa che un determinato programma costerà tot. milioni di ore-programmatore e un determinato capitale, e fisserà il prezzo di vendita del prodotto in modo da retribuire questi fattori produttivi. Il prezzo sarà dunque funzione delle copie ragionevolmente vendute. Questa stima sarà naturalmente tanto più prudente, e dunque il prezzo maggiore, quanto maggiore è l'attività piratesca.

CONCORRENZA SLEALE

Fra due attività concorrenti, quella che fa uso di materiale illecitamente copiato si avvantaggia rispetto a quella onesta, e questo tanto più quanto maggiore è l'importanza del materiale illecitamente copiato nel tipo di attività svolta.

Ad es. il non acquistare i programmi dà un piccolo vantaggio competitivo a un dentista rispetto alla concorrenza, ma ne dà uno grande a uno studio di progettazione o a un piccolo editore editore. La pirateria dunque distorce il mercato e premia il peggiore.

EVASIONE FISCALE

La pirateria genera anche profitti che non contribuiscono al comune sforzo di fornire alla collettività ciò di cui abbisogna. Il venditore abusivo di videocassette o il negoziante poco scrupoloso che vende programmi illecitamente duplicati ricava da questa attività un reddito sul quale non paga tasse. Parte di ciò che risparmiate in spesa d'acquisto verrà quindi vanificato dalle maggiori tasse che dovrete pagare per compensare quelle evase dal vostro pirata preferito. Naturalmente questo discorso sarebbe maggiormente valido se l'evasione fiscale non fosse tanto diffusa nel paese. L'evasione fiscale costituisce essa stessa una forma di pirateria e di concorrenza sleale, e la sua gravità, come nel caso della pirateria, è anch'essa purtroppo percepita in modo assai attenuato dal sentire comune.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Le attività illecite sono in genere le più redditizie e finiscono prima o poi per essere in qualche misura controllate dalla criminalità organizzata. è successo ad es. per lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti o il contrabbando di sigarette. Chi compra sigarette di contrabbando dovrebbe riflettere sul fatto che molto probabilmente, oltre a evadere le tasse, sta finanziando la criminalità organizzata.

Le videocassette si stanno già apprestando a seguire il destino delle sigarette. Sono recentemente avvenuti sequestri di ingentissime quantità di videocassette pirata prodotte da organizzazioni legate alla malavita organizzata. Non mi sorprenderei affatto se un domani questo destino toccasse anche ai programmi per elaboratore.

è dunque disdicevole che il problema della pirateria non venga affrontato con sistematicità, un adeguato coordinamento fra le autorità che la combattono e un addestramento specifico.

Al momento più che altro ci si basa sull'iniziativa spontanea di singoli magistrati o volenterosi poliziotti autodidatti. Questo perché manca la percezione nella società del peso sociale e dell'estensione del fenomeno.

USO PERSONALE

Una parola a parte merita il caso della duplicazione ad uso personale e senza fini di lucro (nemmeno in modo indiretto) di programmi per elaboratore.

Questo genere di duplicazione non è in realtà visto come un problema primario né dalle grandi case di programmazione né dalle forze dell'ordine.

Personalmente ritengo che ad esso si applicano le considerazioni suddette solo nella misura in cui l'utilizzatore avrebbe effettivamente acquistato il programma.

Pertanto se può ritenersi pirateria vera e propria quella relativa a un gioco del costo di 50.000 lire o del programma di scrittura o di gestione del magazzino della stessa fascia di prezzo, non può ritenersi veramente pirateria quella dello studente o dell'utilizzatore occasionale che si procura una copia "pirata" di winword da un amico. In quel caso è ovvio che la spesa per il pacchetto originale non sarebbe mai stata affrontata e dunque la lotta a questo genere di pirateria non porta alcun beneficio alle case di programmazione, anzi come noto è facile che apporti un danno visto che l'ampia diffusione di un prodotto è un importante fattore del suo successo anche commerciale.

Finora a questo tipo di utilizzatore sembrava potesse essere contestata solo la violazione dell'art. 171 della legge sul diritto d'autore (633/41) nel caso in cui si fosse procurato gratuitamente il programma, il che comportava una multa ma non la reclusione prevista invece dal 171 bis. In caso di acquisto invece poteva essere addirittura ipotizzato il reato di ricettazione. Si veda l'articolo pubblicato nel numero di luglio, dove peraltro l'entità massima della multa, di 4 milioni, è indicata erroneamente in 400.000 lire.

Una recente sentenza ha comunque assolto un ragazzo che aveva immesso nel proprio sistema telematico dei programmi commerciali. Tali programmi erano visibili e prelevabili da qualsiasi utente, il quale però nel prelevarli accettava di soddisfare la condizione che venissero usati a soli fini di studio.

Non ho la motivazione della sentenza. Una prima ipotesi che posso fare è che il giudice abbia ritenuto di dover applicare l'art. 68 della legge sul diritto d'autore: "è libera la riproduzione di singole opere o di brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. [...]. è vietato lo spaccio di dette opere nel pubblico [...]

Bisognerà comunque leggere la motivazione della sentenza per capire quale articolo e quale ragionamento sono stati impiegati dal magistrato giudicante. Di primo acchito non direi che un sistema telematico non costituisca un mezzo non idoneo a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico, e dunque se la sentenza si basa veramente sull'art. 68 non credo la si possa definire molto lineare. Forse il giudice si è lasciato andare a una forzatura interpretativa per non commettere un'ingiustizia di fatto. Ricordo comunque che in Italia le sentenze non sono vincolanti e dunque in un caso identico un altro giudice può decidere diversamente.

Infine una piccola considerazione sul tipo di tutela garantito ai programmi per elaboratore. Abbiamo visto che la disciplina dei brevetti differisce da quella dei diritti d'autore. Il diritto d'autore nasce contestualmente all'opera, mentre il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione nasce al momento dell'ottenimento del brevetto, il quale a sua volta è concesso solo dietro presentazione di una descrizione dettagliata dell'oggetto del brevetto, tale che chiunque possa utilizzare l'invenzione coperta da brevetto una volta che questa passi nel pubblico dominio. Abbiamo visto anche come il meccanismo del brevetto non si applichi alla disciplina del diritto d'autore in quanto il legislatore ha giustamente ritenuto che un libro o un brano musicale fossero intrinsecamente copiabili con facilità.

Sorge a questo punto il dubbio: non sarebbe stato meglio sottoporre gli interi programmi per elaboratore alle norme sul brevetto o a una disciplina intermedia tra brevetto e diritto d'autore? Infatti da un lato l'innovazione nella quale consiste il programma non è facilmente copiabile come il programma o un libro, dall'altro non mi sembra opportuno che la protezione allo sfruttamento esclusivo arrivi fino ai cinquanta anni dopo la morte degli autori, dato che nel campo informatico il successo di un determinato prodotto crea degli standard di fatto (ad es. certi formati di scrittura o di basi di dati, o di compressione di dati) o dei monopoli di fatto (nel caso dei sistemi operativi ad es.) mentre gli stessi fenomeni non si creano nel campo della produzione artistica, con la quale un programma per elaboratore ha comunque ben poco in comune e della quale tuttavia condivide la disciplina.

Il caso GIF viene proprio a fagiolo come esempio (si veda la rubrica "passeggiando per Internet" nel numero di febbraio).

Con una disciplina come quella dei brevetti, dopo un congruo numero di anni (nel caso dei programmi andrebbe ovviamente abbassato e stabilito a 5 anni ad es. anziché a 20 per quanto riguarda i pacchetti di uso generale) il GIF sarebbe diventato un formato liberamente utilizzabile, con benefici anche per gli utenti e il resto dell'industria informatica. Unisys e CompuServe avrebbero deciso subito di richiedere diritti per il suo utilizzo, ne avrebbero ricavato il profitto che il mercato avrebbe loro riconosciuto e ora la situazione sarebbe chiara per tutti.

Non credo che la possibilità di usare ora lecitamente una versione di XTreeGold o WordStar o di un sistema operativo di cinque anni fa possa essere vista come punitiva nei confronti delle aziende produttrici, sarebbe al contrario una giusta contropartita per la tutela che la società dà all'opera dell'ingegno e spingerebbe all'innovazione anche nei settori dove altrimenti si potrebbero formare monopoli con relativo ristagno creativo.


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