Proposta di legge per la costituzione dell'Ordine degli Informatici (a cura di CININFO)

Capo I - Dell'Albo

Articolo Unico: E' costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia l'Ordine degli Informatici.

Art.1: In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Informatici, avente sede nel Comune capoluogo.

Art. 2: Ogni Ordine provvede alla formazione di un Albo dei Dottori Informatici, di un Albo dei Tecnici Informatici e di un Albo dei Periti Informatici.

Quando gli iscritti complessivi nei tre Albi non raggiungano il numero minimo di 40 per ogni albo, essi sono iscritti nei rispettivi Albi di un capoluogo vicino, che è determinato dalle decisioni del Consiglio Nazionale. Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico Albo dei Dottori Informatici, in un unico Albo dei Tecnici Informatici, ed in un unico Albo dei Periti Informatici, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti di diverse Province, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

Art. 3: Ciascun Albo contiene per ogni singolo iscritto: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale. L'iscrizione all'Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni codice fiscale sono annotate la natura e la data del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione all'Albo. Chi si trova iscritto all'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4: Per essere iscritto all'Albo dei Dottori Informatici o all'Albo dei Tecnici Informatici o all'Albo dei Periti Informatici occorre aver superato il rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni transitorie descritte nel Capo V.

Art. 5: Per esercitare su tutto il territorio della Repubblica le professioni di Dottore Informatico, di Tecnico Informatico e di Perito Informatico è necessario essere iscritto al relativo Albo. Gli incarichi relativi all'attività professionale del Dottore Informatico, del Tecnico Informatico e del Perito Informatico, disciplinati dall'art.49, sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti ai rispettivi Albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'Albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Art. 6: Non si può essere iscritti ad un Albo se non in seguito a domanda scritta, firmata dal richiedente.

Art. 7: La domanda di iscrizione all'Albo dei Dottori Informatici o all'Albo dei Tecnici Informatici o all'Albo dei Periti Informatici deve essere presentata alla Presidenza dell'Ordine, redatta in carta legale, completa dell'indicazione del codice fiscale. Il richiedente, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa ed i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'Art. 4, e salve le disposizioni transitorie descritte nel Capo V;

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro Albo dei Dottori Informatici o in altro Albo dei Tecnici Informatici o in altro Albo dei Periti Informatici.

Per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente l'iscrizione, si richiamano le norme vigenti.

Non può essere iscritto in alcun Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili.

Art. 8: Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione ad un Albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 9: La deliberazione di cui all'Art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10: Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 11: Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né in via giudiziaria.

Art. 12: Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono sostenute da tutti gli Ordini. L'ammontare di tali spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

Art. 13: Il Consiglio Nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno aggiornabile le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 14: La cancellazione da un Albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi dell'Art. 30, punto b, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita di uno qualunque degli altri requisiti di cui all'Art. 7 o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento all'iscrizione.

Art. 15: Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare presso il Consiglio Nazionale.

Art. 16: Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, ai sensi degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine provvede alla revisione degli Albi, apportandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i quali hanno diritto di reclamo presso il Consiglio Nazionale.

Art. 17: Ciascun Albo, stampato a cura e spese dell'Ordine, è inviato alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. E' pure inviato ai Ministeri competenti, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine. Può inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputa opportuni e, dietro pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli Uffici ed Enti cui devono essere obbligatoriamente trasmessi gli Albi ai sensi del presente articolo, sono pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione.

Art. 18: Non si può fare parte che di un solo Ordine degli Informatici. Chi si trova iscritto all'Ordine di una Provincia, può chiedere trasferimento dell'iscrizione a quello di un'altra, presentando domanda, redatta in carta legale, corredata dai documenti di cui all'Art. 7, e da un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che il richiedente è in regola con il pagamento del contributo di cui all'Art.37, punto f, ed eventualmente di quello stabilito ai sensi dell'Art. 12.

Avvenuta l'iscrizione all'Albo corrispondente del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne dà avviso al Presidente dell'altro, che provvede alla cancellazione del richiedente.

Art. 19: Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione ad un Albo ha effetto su tutto il territorio della Repubblica.

Capo II

Dell'Ordine, del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale

Sezione I

Dell'Ordine

Art. 20: La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, è indetta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera, della prima ed eventuale seconda convocazione. La lettera contiene l'ordine del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione è data dalla presenza degli iscritti intervenuti, qualunque ne sia il numero.

Art. 21: Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie provvedono, quando del caso, all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione dei designati per il Consiglio Nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno seguente; successivamente, alla discussione degli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene opportuno convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Le adunanze sono convocate con le modalità indicate nell'Art. 20.

Art. 22: La Presidenza delle adunanze, sia ordinarie che straordinarie, è tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente. In caso di assenza di entrambi, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine fra i presenti. Le funzioni di segretario sono adempiute dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto disposto dall'Art. 24.

Sezione II

Del Consiglio dell'Ordine

Art. 23: Ciascun Ordine degli Informatici è retto da un Consiglio dell'Ordine.

Art. 24: I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea congiunta degli iscritti nei tre Albi, convocati in adunanza ordinaria. Tutti gli iscritti nei tre Albi possono essere eletti a far parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 25: Il Consiglio dell'Ordine è composto di nove membri.

Art. 26: I membri del Consiglio dell'Ordine debbono essere iscritti in uno dei tre Albi e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 27: La ripartizione dei membri del Consiglio dell'Ordine fra iscritti all'Albo dei Dottori Informatici, iscritti all'Albo dei Tecnici Informatici ed iscritti all'Albo dei Periti Informatici avviene in maniera paritetica, ovvero con tre rappresentanti per ogni Albo. Nel caso in cui un Albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti vengono assegnati agli iscritti di quell'albo più anziani per iscrizione e tra questi ai più anziani per età. Gli iscritti a ciascun Albo provvedono indipendentemente all'elezione dei loro rappresentanti in seno al Consiglio dell'Ordine, con votazione uninominale. I rappresentanti dello stesso Albo nel Consiglio dell'Ordine rappresentano il Consiglio di quell'Albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza ristretta all'Albo stesso.

Art. 28: Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad un Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 29: Il Consiglio dell'Ordine si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio dell'Ordine. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione all'Albo, e in caso di pari anzianità, il maggiore di età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario ne fa le veci il consigliere meno anziano di età.

Art. 30: Il Consiglio dell'Ordine, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti, affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

b) prende i provvedimenti disciplinari;

c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di Dottore Informatico, Tecnico Informatico e Perito Informatico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

d) dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni attinenti alla professione di Dottore Informatico, di Tecnico Informatico o di Perito Informatico;

e) elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al Consiglio. Il Presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre Albi, a rotazione annuale;

f) vigila sulle parcelle professionali e, su richiesta, le liquida;

g) determina la tariffa professionale annuale.

Art. 31: Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, il Vice-presidente ne fa le veci. In caso di assenza di entrambi la funzione viene assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine fra i presenti.

Art. 32: Il Segretario riceve le domande di iscrizione agli Albi, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; redige le deliberazioni consiliari eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; valida le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il consigliere meno anziano d'età ne fa le veci.

Art. 33: Il Tesoriere-economo è responsabile, nei confronti del presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrate ed uscite;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere-economo.

Art. 34: Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni aggiornabili l'esercizio delle sue attribuzioni.

Sezione III

Del Consiglio Nazionale

Art. 35: Il Consiglio Nazionale è costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Esso è composto da diciannove membri: quattro designati dal CININFO (Coordinamento Interassociativo Nazionale Informatici), ossia uno per ciascuna delle Associazioni sue fondatrici (AIP, ALSI, ANIPA, ANPI), e quindici eletti dai Consigli degli Ordini, ossia cinque per ciascun Albo. Ogni Consiglio dell'Ordine non può designare più di un candidato per ciascun Albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun Albo, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nei propri Albi, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Nel caso in cui un Albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti verranno assegnati pariteticamente agli altri Albi, attingendo alle liste dei maggiormente votati. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nei propri Albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'Albo, e la data di nascita del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti all'Ordine, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi cinque per ogni Albo, salvo le disposizioni indicate nel precedente comma. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio Nazionale. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La decorrenza della nomina si computa alla data del bollettino uffic

dello stesso Albo nel Consiglio Nazionale rappresentano il Consiglio Nazionale di quell'Albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza ristretta all'Albo stesso. I Consigli dell'Ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima della data di scadenza del Consiglio Nazionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. A rt. 36: Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al Consiglio. Il Presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre Albi, a rotazione annuale.

Art. 37: Il Consiglio Nazionale, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari,:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

d) decide sulla riunione degli Albi provinciali e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina il contributo annuale da corrrispondersi da parte di ogni Ordine Provinciale per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità di pagamento del contributo;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione agli Albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia.

i) compila il tariffario professionale, il quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettato dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'Ordine.

Art. 38: Il Consiglio Nazionale si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque membri del Consiglio Nazionale. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione all'Albo, e in caso di pari anzianità, il maggiore di età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario ne fa le veci il consigliere meno anziano di età.

Art. 39: Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Pubblico Ministero presso il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine nel quale l'interessato è iscritto.

Art. 40: Le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia di iscrizione e di cancellazione agli Albi, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio coinvolto nella deliberazione, dall'interessato e dal Pubblico Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e l'interessato. L'appello della sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

Capo III

Dei giudizi disciplinari

Art. 41: Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 42: Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, assumendo le informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'art.41. Se ritiene vi sia motivo per dar luogo ad azioni disciplinari, nomina il relatore e, a mezzo raccomandata a.r., richiede giustificazioni scritte all'interessato. L'interessato deve fornire giustificazione scritta, indicando anche eventuali testimoni, alla contestazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se necessario, assunte le altre informazioni, qualora ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, dichiara decadute l'azione disciplinare, con comunicazione scritta al Presidente, all'interessato ed alla controparte. In caso contrario, il relatore, a mezzo raccomandata a.r., convoca l'interessato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici, per essere sentito, eventualmente anche presentando documenti a suo discarico, inducendo testimoni nonché avvalendosi dell'assistenza di altro iscritto all'Ordine. Nel giorno indicato, udito il relatore e in contraddittorio tra le parti, il Consiglio dell'Ordine prende le sue deliberazioni. Ove l'interessato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 43: Le pene disciplinari, che il Consiglio dell'Ordine può pronunciare contro gli iscritti agli Albi, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare all'interessato le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio dell'Ordine. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e di biasimo. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 44: Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio dell'Ordine, a seconda delle circostanze, può pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall'Albo. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'Art. 7, è sempre pronunciata la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'Art. 14.

Art. 45: Chi sia stato cancellato da un Albo, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso previsto dall'Art. 44, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo ed estinta la causa determinante la cancellazione.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere al Consiglio Nazionale.

Art. 46: Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato, ai sensi dell'Art. 10.

Art. 47: L'interessato che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal Primo Presidente della Corte di Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 48: Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale annuale di cui all'Art. 30 dà luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV

Dell'oggetto e dei limiti della professione di Dottore Informatico, di Tecnico Informatico e di Perito Informatico

Art. 49: Sono di spettanza della professione di Perito Informatico:

- la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e studio delle soluzioni

- la progettazione di soluzioni (organizzative e/o informatiche) in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente

- la realizzazione di specifiche funzionali secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee

- la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi

- la progettazione logica di basi di dati

- la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa e/o tecnica

- lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi e/o procedure, compilazioni/assemblaggi, test

Sono di spettanza della professione di Tecnico Informatico:

- tutte le attività consentite ai Periti Informatici

- il progetto di software di base

- il progetto di sistemi informatici hardware e software

- il supporto al sistema

- la progettazione fisica di basi di dati

- la progettazione di strumenti di sviluppo

- il controllo e la gestione di prestazioni di procedure e/o di sistemi

- il controllo della sicurezza dei sistemi informatici

Sono di spettanza della professione di Dottore Informatico:

- tutte le attività consentite ai Tecnici Informatici

- la gestione di risorse umane, tecnologiche ed economiche, tra cui:

- la gestione di progetti informatici / informativi

- le strategie organizzative e/o informatiche / informative

- la gestione di Centri Elaborazione Dati

- la gestione di Sistemi Informativi - l'audi ting

- il monitoraggio di Sistemi Informativi

- la formazione tecnico-professionale

- la ricerca

- la didattica scolastica ed universitaria, nei limiti ed in conformità alla normativa vigente.

In conseguenza della rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del Consiglio Nazionale. Tali modifiche debbono essere approvate da tutti e tre i Consigli Nazionali degli Albi.

Art. 50: Possono richiedere l'ammissione all'Albo dei Periti Informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i possessori di diploma di maturità di Perito Informatico, Perito Industriale ad indirizzo Informatico, Ragioniere Perito Programmatore, Liceo Scientifico sperimentale a indirizzo Informatico, Liceo Scientifico (anteriore al 1973), nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'Albo dei Tecnici Informatici.

Possono richiedere l'ammissione all'Albo dei Tecnici Informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i diplomati universitari in Informatica, Ingegneria - Settore Informazione (Ing. Informatica, Informatica ed Automatica, Elettronica, delle Telecomunicazioni), Statistica e informatica per la gestione delle imprese, Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche, nonché i possessori di diploma rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali di Informatica e dalle Scuole Speciali per Programmatori ed Analisti, nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'Albo dei Dottori Informatici.

Possono richiedere l'ammissione all'Albo dei Dottori Informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in Scienze dell'Informazione, Informatica, Statistica e informatica per l'azienda, Ingegneria - Settore Informazione (Ing. Informatica, Elettronica, delle Telecomunicazioni), nonché i laureati, anteriormente al 1973, in Matematica, Fisica, Statistica o Ingegneria.

Art. 51: Gli esami di Stato per la professione di Dottore Informatico, di Tecnico Informatico e di Perito Informatico sono differenziati. Le commissioni per l'esame di Stato di Dottore Informatico sono formate da iscritti all'Albo dei Dottori Informatici; quelle relative all'esame di Stato di Tecnico Informatico possono essere formate da iscritti all'Albo dei Tecnici Informatici e da iscritti all'Albo dei Dottori Informatici; quelle relative all'esame di Stato di Perito Informatico possono essere formate da iscritti all'Albo dei Periti Informatici, da iscritti all'Albo dei Tecnici Informatici e da iscritti all'Albo dei Dottori Informatici. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono stabilite con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

Capo V

Norme transitorie

Art. 52: Norma transitoria:

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo dei Dottori Informatici, dei Tecnici Informatici e dei Periti Informatici coloro che siano in possesso dei titoli elencati tra quelli rispettivamente richiesti all'Art. 50. Tale iscrizione avviene in seguito alla presa d'atto formale di tali titoli.

Le modalità di tale iscrizione sono stabilite con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 53: Norma transitoria:

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'Albo dei Periti Informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa:

- i possessori di un diploma di scuola media superiore non elencato tra quelli rispettivamente richiesti all'Art. 50 che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed inerente alle attività di competenza dei Periti Informatici.

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo dei Tecnici Informatici, previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato:

- i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei Tecnici Informatici.

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'Albo dei Tecnici Informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa:

- i possessori di un diploma universitario non elencato tra quelli rispettivamente richiesti all'Art. 50 che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei Tecnici Informatici.

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'Albo dei Dottori Informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa:

- i possessori di un diploma di laurea non elencato tra quelli richiesti all'Art. 50 che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei Dottori Informatici.

Entro il termine perentorio di giorni 90 dalla entrata in vigore della presente legge:

possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo dei Dottori Informatici, previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato:

- i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a dieci anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei Dottori Informatici.

- i possessori di un diploma universitario che dimostrino alla data di entrata in vigore della presente legge una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a sette anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei Dottori Informatici.

Le modalità per lo svolgimento della iscrizione speciale e della sessione speciale degli Esami di Stato per la professione di Dottore Informatico, di Tecnico Informatico e di Perito Informatico citate nel presente Articolo sono stabilite con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

L'iscrizione ad un Albo in base alle regolamentazioni transitorie descritte nel presente Articolo non dà comunque diritto ad alcun titolo scolastico o accademico. L'abilitato in base alle regolamentazioni transitorie descritte nel presente Articolo non può quindi fregiarsi del titolo di Perito Informatico o di Tecnico Informatico o di Dottore Informatico, anche se ne ha esattamente lo stesso ruolo e le stesse competenze.

L'abilitato in base alle regolamentazioni transitorie descritte nel presente Articolo non è eleggibile ad alcuna carica, né a livello di Consiglio dell'Ordine, né di Consiglio Nazionale.


Le associazioni fondatrici del CININFO (AIP, ALSI, ANIPA, ANPI) approvano il presente documento quale espressione comune ed unica della loro strategia politica in materia di regolamentazione delle professioni in campo informatico e si impegnano affinché esso venga presentato alla Camere nella sua attuale forma, comunque senza alterarne in alcun caso il senso.

Roma, 8 Ottobre 1996

Per l'AIP, il Presidente (dott. A.Casiraghi)

Per l'ALSI, il Presidente (dott. E.Bocci)

Per l'ANIPA, il Presidente (R.Pinto)

Per l'ANPI, il Presidente (p.i. S.Cuzzilla)

Per il CININFO, il Segretario (Antonio Paolacci)