1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero e di comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge, che tutela altresì la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.
1. Ai fini della presente legge intendesi per: a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratore elettronico dotato di un collegamento telematico che consente agli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in forma pubblica o privata), di consultare archivi e di compere operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologia utilizzato;
b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;
c) programmi freeware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;
d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazione nel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida di utilizzarlo;
e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di collegamento predefinite e non occasionali;
f) file: un elemento, consista esso in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un supporto di memorizzazione.
g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico, singolo o in rete con altri, l'accesso al quale sia consentito alla generalità dei cittadini che ne fa richiesta, anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestite applicazioni riservate all'uso di gruppi piu ristretti.
1. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico ne danno comunicazione alla Prefettura di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico.
L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico o di una rete telematica non può essere soggetta ad autorizzazioni ne comporta l'obbligo di registrazione come testata giornalistica.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta semplice e a nome del proprietario, deve contenere:
a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;
b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;
c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico;
d) le finalità e gli scopi del sistema telematico ad accesso pubblico, ed in particolare se esso sia a scopi di lucro;
e) il regolamento interno del sistema telematico ad accesso pubblico;
f) le procedure per effettuare la connessione telematica,
g) le modalità di consultazione del sistema riservate agli utenti dotati del più alto livello di accesso al fine di consentire eventuali ispezioni telematiche da parte della magistratura;
h) ogni altra documentazione ritenuta utile dal proprietario del sistema telematico ad accesso pubblico.
3. In caso di modifica dei dati di cui al comma 2 ovvero di cessazione delle attività del sistema telematico ad accesso pubblico il proprietario ne da comunicazione alla prefettura di appartenenza entro sessanta giorni.
4. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente più nodi e tenuta a designare un responsabile di rete. Il responsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi di una rete e a darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente.
5. Presso il Ministero delle Poste e Comunicazioni è istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. I cittadini possono prendere visione delle comunicazioni di cui ai comma 2, con esclusione della lettera g), e 3 sulla base della normativa sulla trasparenza amministrativa.
7. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri o imposte di alcuna natura.
a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico ad accesso pubblico nell'Archivio previsto all'articolo 3, comma 4 della presente legge e, in caso positivo, acquisire tutte le relative informazioni, ivi comprese quelle ulteriori acquisibili per via telematica sulla base di metodiche indicate o accettate dal gestore del sistema, in sede di prima domanda e successive variazioni;
b) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al fine di non recare pregiudizio alla più generale funzionalità del sistema stesso.
2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.
1. Il cittadino che intenda utilizzare un sistema telematico ad accesso pubblico per inviare messaggi o file deve far pervenire al proprietario del sistema telematico:
a) copia autenticata di un documento personale di identificazione;
b) una dichiarazione con firma autenticata in qualità di utente in cui si dichiari l'assunzione delle responsabilità penali e giuridiche correlate alle operazioni telematiche compiute.
2. L'utente è il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico è tenuto a dare di ciò specifico avvertimento all'utente.
3. Il gestore comunica inoltre all'utente i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti telematiche cui il sistema sia collegato.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono date ad inizio collegamento interattivo e al momento della identificazione dell'utente.
5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come identificato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori e funzionalità di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata.
6. Gli obblighi di identificazione e di comunicazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito dell'utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.
7. L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi. Il gestore è tenuto a non rivelare la corrispondenza tra pseudonimo e nome dell'utente se non di fronte a richiesta dell'autorità giudiziaria.
8. I messaggi personali non possono in nessun caso esser resi pubblici se non per iniziativa del mittente o di uno dei destinatari. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la corrispondenza personale attraverso sistemi crittografici.
9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni sulle opinioni e di mercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.
10. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento telematico non può essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura né è soggetto ad autorizzazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato.
1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29 dicembre 1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e ai programmi freeware.
Ogni programma, per gli effetti del presente comma, è considerato di pubblico dominio fin quando non identificato altrimenti.
2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware nei modi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da esso incaricati o legittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita od obbligo.
3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22 aprile 1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attivita professionali e commerciali, di programmi non più commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una versione successiva.
4. La inapplicabilità di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.
1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali in esclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia.
2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituiscono un'apposita sezione denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso dette biblioteche.
3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possono dar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle funzionalità degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.
4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la responsabilità del produttore per danni causati da difetti del programma o da incompatibilità non espressamente dichiarate nella documentazione.
5. Il cittadino le cui proprietà risultino danneggiate per eventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 del presente articolo sono indennizzati dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il prezzo pagato per il programma, fatto salvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si applica ai programmi di pubblico dominio e freeware.
6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che facciano divieto di installazioni plurime, fermo restando l'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento.
7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare in Italia anche le eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.
1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria è istituita la "Consulta nazionale per la telematica sociale" quale organo permanente di consultazione, riferimento e confronto per le materie inerenti alla telematica.
2. La Consulta è formata da tre rappresentanti di reti telematiche di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodi iscritti all'archivio di cui al comma 4 dell'articolo 3, da due rappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300 utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministero delle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende produttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante delle associazioni di consumatori.
3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione e l'editoria sulle materie di cui agli articoli della presente legge e opera monitorando l'insieme delle condizioni di agibilità e di sviluppo della telematica sociale ed elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici di autoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.