Copyright sui messaggi Echomail

Copyright 1995 by Giancarlo Cairella

Questo documento può essere liberamente riprodotto solo per via telematica. E' vietata la riproduzione non autorizzata con qualsiasi altro mezzo.


Negli ultimi tempi è stato sollevato periodicamente il problema del diritto d'autore relativamente alla messaggistica. A chi "appartiene" un messaggio scritto in un'area echomail? Può un editore stampare in una rivista messaggi apparsi in un'area echomail ed utilizzarli liberamente? Si può considerare di pubblico dominio ciò che transita nelle conferenze di Fidonet?

Ai fini delle leggi vigenti sul diritto d'autore, è protetta da copyright qualsiasi opera dell'ingegno di carattere creativo in campo letterario, musicale, pittorico etc. La definizione "letteraria" in questo ambito non indica che un testo debba avere un particolare valore artistico per essere degno di essere considerato: è una definizione sotto cui ricadono genericamente le opere scritte, siano esse articoli di giornali, racconti, romanzi, testi pubblicitari etc. Il diritto si applica indipendentemente dal modo o dalla forma di espressione (ovvero un'opera può essere stampata su carta, incisa su nastro magnetico, memorizzata su hard disk, trasmessa via etere, etc.)

L'autore di un'opera è il detentore del copyright e "ha il diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo" (art. 2577 C.C.): unica eccezione è rappresentata da opere compiute per conto di terzi (ad esempio un articolo di giornale o un romanzo commissionato da un editore) e vincolate da precisi accordi contrattuali. Da notare che, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera, l'autore conserva il diritto di rivendicarne la paternità e può "opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione [...] che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" (ibidem).

In una conferenza contenente, ad esempio, 100 messaggi scritti da altrettante persone diverse, ognuno degli autori detiene il copyright sul suo messaggio; esiste in teoria anche il copyright sull'insieme dei messaggi, definito "copyright collettivo" o "compilation copyright". Questo tipo di copyright si applica generalmente ad opere che ne raccolgono altre, previa autorizzazione. Ad esempio l'editore di un'antologia di brani letterari non detiene il copyright sui singoli brani ma lo detiene sull'opera nel suo insieme.

Nel caso di messaggi inseriti in un'area locale, il copyright collettivo sul thread è detenuto dall'operatore del sistema (sysop); l'attribuzione diventa difficile per quanto riguarda le aree condivise tra sistemi diversi (echomail Fidonet o newsgroup Usenet), ed il problema è attualmente discusso e controverso. In ogni caso esso esula dagli scopi di questa trattazione: quello che preme sottolineare qui è a chi appartengano i singoli messaggi.

Si è detto che il copyright di un testo appartiene al suo autore; è forse vero, come qualcuno sostiene, che questo diritto cessa di valere con la loro pubblicazione in una conferenza telematica pubblica, e che essi diventano di pubblico dominio? La risposta è no.

è di pubblico dominio solo ciò che l'autore dichiara essere tale, oppure ciò che lo è diventato per decorrenza di particolari termini (ad esempio trascorso un certo numero di anni dalla morte dell'autore). Affinchè sia considerata di pubblico dominio, il testo di un'opera deve contenere una frase come "Questo lavoro è di pubblico dominio" o equivalente rinuncia, da parte dell'autore, ai diritti su di essa.

Occorre tenere presente che le definizioni "pubblico dominio" e "copyright" si escludono a vicenda (l'appartenenza di un'opera al pubblico dominio implica l'inesistenza di copyright su di essa), e che "pubblico dominio" e "liberamente distribuibile" non sono necessariamente sinonimi: un autore può decidere che un suo lavoro (ad esempio un programma Shareware) sia liberamente distribuibile senza per questo rinunciare ai suoi diritti su di esso.

La definizione di "pubblico dominio" comporta totale rinuncia ai diritti su un'opera. Sono grossolanamente errate moltissime dichiarazioni inserite nelle documentazioni o licenze d'uso di programmi (specialmente freeware o shareware) in cui l'autore dichiara che il programma è di pubblico dominio ma procede ad elencare limitazioni relative alla sua distribuzione o al suo utilizzo, oppure vi appone una notifica di copyright. L'inserimento di un lavoro nel pubblico dominio comporta che chiunque possa apportarvi modifiche ed utilizzarlo a piacimento, senza restrizioni. Chiunque potrebbe teoricamente prendere un testo di pubblico dominio, cambiarvi anche solo una virgola e ridistribuirlo inserendovi il proprio nome come autore.

Ma i messaggi che vengono inseriti in una conferenza Fidonet (o analoga rete telematica) non possono dunque essere considerati di pubblico dominio, a meno che l'autore non dichiari diversamente. Qualsiasi loro utilizzo, a fini di lucro o meno, è dunque subordinato al copyright che l'autore detiene su di essi.

Ed il copyright su qualsiasi opera dell'ingegno è implicito: non è cioè necessario che l'autore vi inserisca la notifica "Copyright 1995 by Mario Rossi" (anche se ciò naturalmente non guasta). Ritenere che un'opera non sia vincolata solo perchè non vi compare un esplicita notifica di copyright non vale: ai sensi della Convenzione di Berna, sottoscritta da quasi tutti i Paesi occidentali (Italia compresa) è copyright qualsiasi opera dell'ingegno che non sia dichiarata, o diventata, di pubblico dominio. Prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Berna era possibile, in taluni casi, "perdere" il copyright su un'opera se si ometteva di specificarlo esplicitamente: ora non è più così ed il copyright è implicitamente riconosciuto a qualsiasi opera, anche a quelle che non contengono una dicitura esplicita.

L'inserimento della parola "copyright" seguita dall'anno di edizione e dal nome dell'autore o detentore dei diritti di riproduzione serve come avvertimento, e la sua presenza può rappresentare un'ulteriore aggravante in sede giudiziaria (chi copia illegalmente non potrà cioè dichiarare di non essersi reso conto che l'opera era protetta da copyright, visto che in essa era presente un avviso in senso opposto).

Alcuni ritengono erroneamente che l'inserimento di un messaggio in Fidonet, rete ad accesso pubblico, implicitamente comporti il permesso di riprodurlo liberamente. Poichè il messaggio è liberamente leggibile da chiunque si colleghi ad un nodo Fidonet, esso diventerebbe riproducibile o distribuibile senza limitazioni. Questo non è vero: il copyright su qualsiasi messaggio appartiene comunque al suo autore,e ciò comporta che sia sempre quest'ultimo ad avere l'ultima parola sul modo in cui esso è distribuibile.

Se fosse valido il ragionamento sopracitato, perchè non dovrebbe essere riproducibile liberamente anche qualsiasi canzone trasmessa alla radio o film mandato in onda in TV? Anche quelli sono mezzi di diffusione pubblica! No: il mezzo non può presupporre la volontà o meno dell'autore di distribuire ulteriormente il suo lavoro.

C'è chi ritiene che, essendo le reti telematiche sostanzialmente dei sistemi di distribuzione automatica (in cui cioè i messaggi vengono riprodotti senza intervento manuale, tantomeno quello dell'autore), questa volontà sia da ritenersi implicita: ovvero che poichè la diffusione di un messaggio su tutti i sistemi della rete avviene senza che l'autore la approvi di volta in volta, è da ritenersi che quest'ultimo non abbia voluto imporre restrizioni sulla sua distribuzione.

Ciò può essere vero, ma questa implicità volontà sarebbe da ritenersi valida soltanto nell'ambito previsto dall'autore del messaggio, ovvero la rete telematica, e non può essere arbitrariamente estesa ad altri settori: ovvero è lecito presumere che chi inserisce un messaggio in un nodo della rete Fidonet dia il suo consenso a che esso sia riprodotto su tutti gli altri nodi ad esso collegati, ma non è logico pensare che questo consenso si estenda anche alla sua riproduzione su altre reti oppure a mezzo stampa o in altri contesti. In nessun caso, comunque, l'inserimento di un messaggio in una conferenza Fidonet ne determina l'appartenenza al pubblico dominio, a meno che l'autore non lo dichiari esplicitamente.

Anche la presunzione di libertà di distribuzione non può inoltre avere peso laddove l'autore di un messaggio definisca esplicitamente i termini della sua distribuzione: chiunque volesse efficacemente impedire la distribuzione di un messaggio a mezzo stampa potrebbe ad esempio inserire, in calce al messaggio, la dicitura "Questo messaggio non può essere liberamente riprodotto al di fuori dei sistemi della rete telematica Fidonet senza il permesso dell'autore" o equivalente.

Il fatto che un messaggio venga riprodotto a scopo di lucro o meno non cambia granchè: l'eventuale lucro può rappresentare un'aggravante in sede giudiziaria, ma non muta la natura dell'eventuale reato. Riprodurre un'opera protetta è una violazione del copyright indipendentemente dal fatto che chi la compie ne tragga vantaggio economico o meno.

L'editore di una rivista potrebbe sostenere che, avendo riprodotto un messaggio echomail, egli abbia in realtà fatto un favore alla rete o al suo autore, fornendo loro ad esempio notorietà o pubblicità gratuita. Anche questo può essere vero, ma resta il fatto che spetta al detentore del copyright decidere, e non a terzi: non può essere un estraneo a stabilire se l'autore del messaggio tragga o meno vantaggio dalla sua pubblicazione, e l'eventuale buona fede rappresenta un'attenuante ma non cambia il fatto che l'uso non autorizzato rappresenti una violazione del copyright.

La dottrina internazionale sul copyright consente soltanto un uso parziale di materiale protetto a scopo illustrativo, ad esempio come citazione nell'ambito di una recensione. Un giornalista ad esempio può citare brevemente un brano di un romanzo che sta criticando, un commentatore può riportare frasi tratte dall'articolo di un altro editorialista per confutare le sue tesi, etc.

Questa riproduzione, che può essere solo parziale e limitata agli scopi di commento, recensione, parodia, etc. sopracitati, non necessita del permesso dell'autore; anche per questo motivo i "quote" di messaggi in Fidonet (ovvero le riproduzioni parziali del testo di un altro messaggio a cui si risponde) non rappresentano una violazione del copyright.

Concludendo: l'utilizzo o la riproduzione di un messaggio apparso in una conferenza Fidonet in un ambito diverso da quello inteso dal suo autore (ovvero la diffusione per via telematica) deve essere preventivamente autorizzato dall'autore stesso, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto e dall'eventuale lucro che ne deriva.

Resta il problema di far valere i propri diritti: ovvero è il detentore del copyright a dover eventualmente intraprendere i passi necessari per dimostrare la violazione dei suoi diritti ed ottenere l'interruzione dell'uso non autorizzato dei suoi messaggi ed un eventuale risarcimento.

Chi volesse tutelarsi può comunque adottare qualche stratagemma atto a scoraggiare la copia non autorizzata, o perlomeno a rendere più palese possibile la sua volontà di non far riprodurre i propri messaggi inserendo apposite diciture. Un metodo semplice ed adottabile da qualsiasi point, ad esempio, può consistere nell'inserimento, nell'origin di ogni messaggio, della formula "copyright" "by" . Questa formula ha il vantaggio di essere breve (e quindi di non pesare sulle tasche dei sysop della rete che veicolano a loro spese i messaggi) e allo stesso tempo di rendere esplicita la volontà di far valere i propri diritti di autore del messaggio.

Copyright 1995 by Giancarlo Cairella

Questo documento può essere liberamente riprodotto solo per via telematica. E' vietata la riproduzione non autorizzata con qualsiasi altro mezzo.


Bibliografia:

"Netlaw: your rights in the online world" di Lance Rose, McGraw Hill, 1995
"Who owns information? From privacy to public access" di Anne Wells Branscomb, Basic Books, 1994
"Fair Use: The Story of the Letter U and the numeral" di Negativland, Seeland, 1995
"10 big myths about copyright explained" di Brad Templeton, 1995